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Chiusura della Scuola: quali sono gli obblighi per il Personale ATA?

lentepubblica.it • 7 Marzo 2016

scuola chiusaDomanda: Il sindaco ha firmato l’Ordinanza di sospensione dell’attività didattica con la conseguente chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per il giorno 8 marzo per interruzione idrica su tutto il territorio comunale per l’intera giornata. Il Dirigente Scolastico può obbligare al personale ATA di prestare servizio? Considerato tale deficienza temporanea comporta l’inagibilità a causa dei servizi igienico-sanitari o si pensa il personale ATA è immune a qualsiasi malattia. Grazie dell’attenzione.

 

 

 

Risposta: 

 

Nel caso di TOTALE chiusura della scuola per disposizione delle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, o come quella descritta nel quesito che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica. Ciò in quanto, il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono.

 

Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

 

Pertanto in questo caso sarebbe illegittimo un provvedimento d’autorità del DS che vi imporrebbe la presenza nei locali oltretutto inagibili.

 

Nel caso invece fosse inagibile solo uno o più plessi, un’eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi inagibili, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 (flessibilità contrattata).

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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